Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Nei casi di utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione o del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano le pene previste dall'articolo 517 del codice penale.
      2. Nel caso di accertamento di infrazioni, gli organismi abilitati al controllo e alla certificazione ai sensi dell'articolo 2 provvedono alla revoca della denominazione e del marchio di riconoscimento alle aziende produttrici per un periodo e con le modalità definiti con il decreto di cui al medesimo articolo 2, comma 2.